I.N.P.D.A.P.

Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I – Normativa

 

 

INFORMATIVA N. 32

 

 

Roma, 02/07/2003

 

Alla Direzione Centrale

per la Segreteria del Consiglio

di Amministrazione

Organi Collegiali e Affari Generali

S E D E

Ai Dirigenti Generali

Centrali e Compartimentali

LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici

Centrali e Periferici

LORO SEDI

Ai Coordinatori delle

Consulenze Professionali

LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali

Nazionali dei Pensionati

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della

Scuola e dell’Amministrazione

Viale Trastevere, 76/A

00153 R O M A

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Centri Servizi Amministrativi

(ex Provveditorati agli Studi)

LORO SEDI

Alla Sovrintendenza Scolastica della

Provincia Autonoma di

BOLZANO

Alla Sovrintendenza Scolastica della

Provincia Autonoma di

TRENTO

All’Intendenza Scolastica per le Scuole

In Lingua Tedesca

BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per le Scuole

delle Località Ladine

BOLZANO

 

 

 

 

OGGETTO: Personale del comparto scuola. Computabilità ai fini del trattamento di quiescenza del compenso aggiuntivo corrisposto per le ore d’insegnamento eccedenti le 18 settimanali.

 

 

 

Alcune sedi Provinciali hanno chiesto chiarimenti circa le modalità di valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del compenso aggiuntivo corrisposto al personale docente per le ore d’insegnamento eccedenti le 18 settimanali previste dall’art.88 del D.P.R.31.5.1974, n.417, quale orario obbligatorio di servizio per la didattica negli istituti e scuole d’istruzione secondaria ed artistica.

Più volte, il Consiglio di Stato ha rilevato la non incompatibilità di una strutturazione della cattedra su una base oraria eccedente il limite delle 18 ore fissato dal citato art.88, atteso che l’orario obbligatorio, di per sé, non esclude per determinati insegnamenti, un maggiore numero di ore di didattica, peraltro retribuite ordinariamente.

Si precisa che la prestazione di ore eccedenti l’orario normale può avvenire a vario titolo, come la sostituzione di docenti assenti, attività aggiuntive d’insegnamento per il miglioramento dell’offerta formativa o legate a specifici progetti didattici, attività di approfondimento effettuata negli istituti professionali, insegnamento su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali disponibili per l’intero anno scolastico, corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico ovvero attività complementare di educazione fisica ecc…..

Ai fini del trattamento di quiescenza, solo il compenso per le maggiori ore d’insegnamento incluse istituzionalmente in una cattedra con orario superiore a quello contemplato dal più volte citato art.88, non avendo carattere straordinario od occasionale ma fisso e continuativo per l’intero anno scolastico (comprensivo anche dei mesi estivi), si può considerare nella retribuzione fondamentale utile per la determinazione della quota di pensione di cui all’art.13, lettera a) del D.lgs n.503/92.

Rimane pertanto ferma, dal 1.1.1996, l’inclusione di tale elemento retributivo tra le indennità accessorie, qualora sia corrisposto ad altro titolo. Si fa infine presente che il riconoscimento delle maggiori competenze economiche nella prima quota di pensione, potrà avvenire solo nel caso in cui il competente CSA attesti che il destinatario del trattamento di quiescenza sia titolare, come sopra detto, di una cattedra per la quale, in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale, è prevista una prestazione d’insegnamento ordinaria superiore alle 18 ore settimanali.

 

 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala

 

 

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